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Per quanti giorni viene versata l'indennità di maternità?

L’indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi a partire dal giorno del parto. In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata può essere prolungata di un periodo equivalente alla degenza, ma al massimo di 56 giorni, solo alle condizioni previste dalla legge.

Il diritto all’indennità di maternità inizia il giorno del parto. Da quel momento, l’indennità è versata per 98 giorni consecutivi. La regola riguarda quindi sia l’inizio del diritto sia la durata ordinaria del versamento: il conteggio parte dal parto e prosegue senza interruzioni per il numero di giorni indicato dalla legge.[1]

La durata del versamento può essere prolungata in un caso specifico legato alla degenza ospedaliera del neonato. Il prolungamento corrisponde alla durata della degenza, ma al massimo di 56 giorni. Questo vale se, immediatamente dopo la nascita, il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive e se la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità. La legge prevede inoltre che il Consiglio federale disciplini il diritto al prolungamento per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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