Che cos'è un infortunio ai sensi delle assicurazioni sociali svizzere?
Ai sensi della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) definisce l’infortunio come qualsiasi influsso dannoso che presenti insieme queste caratteristiche: deve essere improvviso, involontario e apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario. Inoltre, questo influsso deve compromettere la salute fisica, mentale o psichica oppure provocare la morte. La definizione legale riunisce quindi sia gli elementi relativi al modo in cui l’evento si verifica, sia il risultato che l’evento produce sulla persona.[1]
Per verificare se un fatto rientra nella nozione di infortunio ai sensi delle assicurazioni sociali svizzere, occorre controllare che siano presenti tutti gli elementi indicati dalla LPGA: un influsso dannoso, il carattere improvviso dell’evento, il carattere involontario, l’intervento di un fattore esterno straordinario e una conseguenza sulla salute fisica, mentale o psichica, oppure la morte. La legge considera quindi rilevanti non soltanto le lesioni del corpo, ma anche i pregiudizi alla salute mentale o psichica, purché derivino da un evento che corrisponda a questa definizione.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]