Cosa disciplina la legge ticinese sugli assegni di famiglia ?
La legge ticinese sugli assegni di famiglia disciplina le disposizioni di esecuzione e di complemento della legislazione federale sugli assegni familiari per l’assegno per figli e l’assegno di formazione, nonché il diritto all’assegno integrativo, all’assegno di prima infanzia e all’assegno parentale.
La legge ticinese sugli assegni di famiglia stabilisce, anzitutto, le disposizioni di esecuzione e di complemento della legislazione federale sugli assegni familiari per due prestazioni: l’assegno per figli e l’assegno di formazione. In questo ambito, la legge cantonale si occupa quindi dell’attuazione e dell’integrazione delle regole federali per queste due categorie di assegni familiari nel Cantone Ticino.[1]
La stessa legge disciplina inoltre il diritto a tre prestazioni cantonali distinte: l’assegno integrativo, l’assegno di prima infanzia e l’assegno parentale. Per sapere se una situazione concreta rientra nella legge, occorre quindi verificare a quale di queste prestazioni si riferisce il caso e se si tratta di norme cantonali che completano la legislazione federale oppure di un diritto previsto direttamente dalla legge ticinese.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato nella Raccolta delle leggi del Cantone Ticino. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]