In base al diritto di quale cantone il datore di lavoro calcola l'imposta alla fonte?
In linea di principio, il debitore della prestazione imponibile applica il diritto del Cantone determinato dall’art. 107 LIFD: per i lavoratori di cui all’articolo 83 conta il Cantone del domicilio o della dimora fiscale del lavoratore alla scadenza della prestazione imponibile; per altre categorie indicate dalla legge possono invece contare il Cantone del debitore oppure, in casi specifici, quello dello stabilimento d’impresa o del luogo di attività.
La regola non è unica per tutti i casi. Per i lavoratori di cui all’articolo 83, il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l’imposta alla fonte secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile. Per le persone di cui agli articoli 91 e 93−97a, invece, si applica il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l’amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile. Se però la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d’impresa situato in un altro Cantone, oppure dallo stabilimento di un’impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d’impresa. Per le persone di cui all’articolo 92 conta il Cantone in cui artisti, sportivi o conferenzieri esercitano la loro attività.[1]
Esiste inoltre una precisazione per il lavoratore di cui all’articolo 91 che è un dimorante settimanale: si applica per analogia la regola prevista per i lavoratori di cui all’articolo 83, quindi il criterio del Cantone del domicilio o della dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile. La legge aggiunge che il debitore della prestazione imponibile versa l’imposta alla fonte al Cantone competente secondo queste regole. Conviene quindi verificare con attenzione quale categoria legale si applica, dove si trovano domicilio o dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile e, se rilevante, se il pagamento avviene tramite uno stabilimento d’impresa situato in un altro Cantone, perché questi elementi determinano quale diritto cantonale usare per il calcolo.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]