Gli assegni familiari sono versati durante una malattia o un congedo non pagato?
Sì. Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi previsti dal Codice delle obbligazioni, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui inizia l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto. In caso di congedo non pagato, sono versati ancora per il mese in cui il congedo inizia e per i tre mesi successivi.
L’Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) stabilisce che, se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati nel Codice delle obbligazioni, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto. Per la malattia o per un altro impedimento al lavoro compreso in quel rinvio, la regola da verificare è quindi il momento in cui l’impedimento è iniziato e il fatto che si tratti di un salariato.[1]
Per il congedo non pagato, l’OAFami prevede una regola parallela: gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi. Dopo un’interruzione secondo queste regole, il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro. La stessa ordinanza prevede inoltre che il diritto continui a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante determinati congedi, tra cui il congedo di maternità, il congedo per l’altro genitore, il congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, il congedo di adozione e il congedo giovanile, entro le durate indicate.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]