Con quale frequenza il datore di lavoro deve versare i contributi AVS alla cassa?
Di regola il datore di lavoro versa i contributi alla cassa di compensazione ogni mese. Se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, il versamento avviene ogni trimestre. Se applica la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, versa una volta all’anno. I contributi devono poi essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento; nella procedura semplificata entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
La regola generale per i datori di lavoro è il pagamento dei contributi alla cassa di compensazione ogni mese. Il testo prevede però una frequenza trimestrale se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi. Per i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, la frequenza indicata è invece una volta all’anno. La risposta quindi dipende dal regime applicabile e, nel caso ordinario, anche dall’ammontare della somma dei salari.[1]
Oltre alla frequenza, conta anche il termine di pagamento. I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. Se si applica la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, il termine è diverso: i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. Il testo prevede inoltre che, in casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno. Per questo conviene verificare sempre quale modalità abbia fissato la cassa competente.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]