Con quanto anticipo va annunciato il lavoro ridotto?
Il datore di lavoro che intende pretendere l’indennità per lavoro ridotto deve preannunciarlo almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio più brevi. Se il lavoro ridotto dura più di tre mesi, il preannuncio dev’essere rinnovato.
La Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) stabilisce che il datore di lavoro che intende pretendere l’indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori deve preannunciarlo almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. La LADI prevede anche che il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio più brevi. Inoltre, il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi.[1]
Nel preannuncio il datore di lavoro deve indicare il numero dei lavoratori occupati nell’azienda e di quelli colpiti dal lavoro ridotto, l’estensione e la durata probabile del lavoro ridotto, nonché la cassa presso la quale intende far valere il diritto. Deve inoltre motivare la necessità del lavoro ridotto e, in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che sono adempiuti i presupposti del diritto all’indennità. Il servizio cantonale può esigere altri documenti necessari all’esame e, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si oppone mediante decisione al pagamento dell’indennità; informa in ogni caso il datore di lavoro e la cassa designata.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]