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A quale cassa per gli assegni familiari deve affiliarsi il datore di lavoro?

Il datore di lavoro deve affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari gli è applicabile. In linea di principio conta il Cantone della sede legale dell’impresa oppure, se manca, il Cantone di domicilio; per le succursali conta il Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono però pattuire regolamentazioni diverse.

Il criterio di base è l’affiliazione nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile al datore di lavoro. Per stabilire quale sia questo Cantone, la regola generale guarda anzitutto alla sede legale dell’impresa; se la sede legale manca, si considera il Cantone di domicilio. Questo significa che la cassa competente non si determina liberamente, ma segue l’ordinamento cantonale applicabile secondo questi criteri. Prima di affiliarsi, occorre quindi verificare dove l’impresa ha la sua sede legale oppure, in assenza di essa, quale sia il Cantone di domicilio rilevante.[1]

Per le succursali vale una regola specifica: sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. Di conseguenza, la presenza di una succursale può comportare un collegamento con un Cantone diverso da quello della sede legale dell’impresa. Inoltre, i Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse; per questo non basta fermarsi alla regola generale quando esistono elementi intercantonali o una struttura con più sedi. In pratica, è opportuno controllare se vi siano accordi cantonali particolari che modificano il criterio ordinario della sede legale, del domicilio o della localizzazione della succursale.[1]

  • Regola generale: affiliazione a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento è applicabile.
  • Per i datori di lavoro: conta il Cantone in cui l’impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, il Cantone di domicilio.
  • Per le succursali: conta il Cantone in cui sono situate.
  • Possibile eccezione: i Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.

[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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