Un fornitore può esigere di essere pagato prima di consegnare la merce?
In un contratto bilaterale, chi chiede l’adempimento deve avere già adempiuto la propria prestazione oppure offrirsi di adempierla. Fa eccezione il caso in cui, per il tenore o per la natura del contratto, la sua prestazione sia dovuta soltanto più tardi.
Il Codice delle obbligazioni stabilisce che, in un contratto bilaterale, chi domanda l’adempimento deve avere per parte sua già adempiuto oppure offrire di adempiere. Applicato alla fornitura di merce, questo significa che il fornitore che pretende il pagamento deve in linea di principio avere già eseguito la propria prestazione o almeno offrirsi di eseguirla. La regola cambia se, per il tenore del contratto o per la natura del contratto, il fornitore è tenuto ad adempiere soltanto più tardi: in tale situazione può esigere prima la controprestazione dovuta dall’altra parte.[1]
Occorre quindi verificare come il contratto disciplina il momento delle prestazioni e se la struttura del rapporto prevede che una parte adempia più tardi. La legge collega questa verifica a due elementi: il tenore del contratto e la natura del contratto. Se dal contratto risulta che il pagamento è dovuto anticipatamente, oppure se il tipo di rapporto comporta che la consegna avvenga soltanto dopo, la richiesta di pagamento prima della consegna si inserisce in questa regola. Se invece non ricorre tale situazione, chi esige l’adempimento deve avere già adempiuto o offrire di adempiere la propria prestazione.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]