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Quali prestazioni sono in linea di principio soggette all’IVA svizzera?

In linea di principio, sono soggette all’IVA le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione, nella misura in cui la legge non preveda eccezioni. Se manca una prestazione, determinati importi non sono considerati controprestazione.

Il principio legale è che soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni.[1]

  • In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione: i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale.
  • i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico.
  • i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d’acqua.
  • i doni.
  • i conferimenti alle imprese, in particolare i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce a crediti.
  • i dividendi e altre quote di utili.

[1]

  • In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione: i pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca da un’unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali.
  • gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi.
  • gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni, riparazione morale e simili.
  • le indennità per attività svolte a titolo dipendente, quali gli onorari di membri di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo.
  • i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni all’estero esente dall’imposta in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numero 1.
  • gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane.

[1]

Se una collettività pubblica indica espressamente al beneficiario che i mezzi finanziari da essa versatigli costituiscono un sussidio o un altro contributo di diritto pubblico, tali mezzi sono considerati un sussidio o altro contributo di diritto pubblico ai sensi del capoverso 2 lettera a.[1]

La disposizione citata afferma il principio generale e alcuni casi che, in mancanza di prestazione, non sono considerati controprestazione. Le eccezioni all’imponibilità sono quelle previste dalla presente legge; per altre esenzioni o particolarità occorre verificare il testo completo della disposizione e delle norme collegate.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le successive modifiche.[1]

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