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Quando un’impresa può optare per l’imposizione IVA in Svizzera?

Un’impresa può optare per l’imposizione IVA se esercita un’impresa ed è esentata dall’assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3. In tal caso ha il diritto di rinunciare a tale esenzione. La rinuncia dev’essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.

Secondo l’Art. 11 LIVA, chiunque esercita un’impresa ed è esentato dall’assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3 ha il diritto di rinunciare a tale esenzione. In questo senso, l’opzione per l’imposizione IVA è possibile quando ricorrono esattamente queste condizioni di esenzione previste dalla legge.[1]

  • Deve trattarsi di chiunque esercita un’impresa.
  • Il soggetto deve essere esentato dall’assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3.
  • In presenza di tali presupposti, ha il diritto di rinunciare a tale esenzione.

[1]

La legge indica anche un vincolo temporale: la rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento dev’essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.[1]

Risposta basata sullo snapshot Fedlex fornito per l’Art. 11 LIVA. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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