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Quando un’impresa può optare per l’imposizione IVA in Svizzera?

Un’impresa può optare per l’imposizione IVA se esercita un’impresa ed è esentata dall’assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3. In tal caso ha il diritto di rinunciare a tale esenzione. La rinuncia dev’essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.

Secondo l’Art. 11 LIVA, chiunque esercita un’impresa ed è esentato dall’assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3 ha il diritto di rinunciare a tale esenzione. In questo senso, l’opzione per l’imposizione IVA è possibile quando ricorrono esattamente queste condizioni di esenzione previste dalla legge.[1]

  • Deve trattarsi di chiunque esercita un’impresa.
  • Il soggetto deve essere esentato dall’assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3.
  • In presenza di tali presupposti, ha il diritto di rinunciare a tale esenzione.

[1]

La legge indica anche un vincolo temporale: la rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento dev’essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.[1]

Questa risposta riassume il testo di legge citato così come è pubblicato su Fedlex. Prima di agire, verificate la disposizione in vigore e le eventuali modifiche successive.[1]

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