Quando un’impresa può optare per l’imposizione IVA in Svizzera?
Un’impresa può optare per l’imposizione IVA se esercita un’impresa ed è esentata dall’assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3. In tal caso ha il diritto di rinunciare a tale esenzione. La rinuncia dev’essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.
Secondo l’Art. 11 LIVA, chiunque esercita un’impresa ed è esentato dall’assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3 ha il diritto di rinunciare a tale esenzione. In questo senso, l’opzione per l’imposizione IVA è possibile quando ricorrono esattamente queste condizioni di esenzione previste dalla legge.[1]
- Deve trattarsi di chiunque esercita un’impresa.
- Il soggetto deve essere esentato dall’assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3.
- In presenza di tali presupposti, ha il diritto di rinunciare a tale esenzione.
La legge indica anche un vincolo temporale: la rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento dev’essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.[1]
Risposta basata sullo snapshot Fedlex fornito per l’Art. 11 LIVA. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]