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Come si svolge un controllo IVA dell'AFC in un'impresa?

Secondo il testo citato, l’AFC può svolgere un controllo presso il contribuente quando ciò è necessario per chiarire la fattispecie. Il controllo è di regola annunciato per scritto, comporta l’accesso alla contabilità e ai relativi giustificativi, e deve concludersi entro 360 giorni dall’annuncio con un avviso di tassazione relativo al periodo controllato.

Un controllo IVA dell’AFC può avere luogo presso il contribuente se è necessario per chiarire la fattispecie. In tale contesto, il contribuente deve consentire in ogni momento all’AFC l’accesso alla propria contabilità e ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo vale anche per i terzi tenuti a fornire informazioni nei casi richiamati dalla norma. Il testo precisa inoltre che anche la richiesta e la verifica di documenti completi da parte dell’AFC è considerata un controllo. In pratica, quindi, il controllo può svolgersi sia attraverso un accesso diretto alla documentazione contabile sia tramite una richiesta completa di documenti da esaminare. Un passaggio prudente è verificare che la contabilità e i giustificativi siano effettivamente disponibili e completi per il periodo interessato dal controllo.[1]

Quanto allo svolgimento formale, il controllo deve essere annunciato per scritto. Solo in casi fondati l’AFC può eccezionalmente prescindere dall’annuncio del controllo. La norma prevede anche che il contribuente possa, con domanda motivata, chiedere l’esecuzione di un controllo; in tal caso, il controllo deve essere effettuato entro due anni. Una volta annunciato, il controllo deve essere concluso entro 360 giorni con un avviso di tassazione. Questo avviso indica l’ammontare del credito fiscale del periodo controllato. Per una verifica cauta del caso concreto, conviene controllare se vi sia stato un annuncio scritto, quale periodo sia oggetto del controllo e se la chiusura avvenga mediante l’avviso di tassazione previsto dalla disposizione.[1]

Il testo contiene anche una regola particolare per gli accertamenti concernenti terzi effettuati durante un controllo presso determinati istituti, tra cui la Banca nazionale svizzera, una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie, una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge sulle banche, un istituto finanziario ai sensi della legge sugli istituti finanziari e un’infrastruttura del mercato finanziario ai sensi della legge sull’infrastruttura finanziaria. In questi casi, tali accertamenti possono essere utilizzati esclusivamente per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, il segreto professionale previsto dalle leggi richiamate deve essere tutelato. Se il controllo tocca questi ambiti, occorre quindi verificare con particolare attenzione i limiti d’uso degli accertamenti e la tutela del segreto professionale.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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