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In quali casi l'AFC può concedere il condono dell'IVA dovuta?

L’AFC può condonare in tutto o in parte un’imposta IVA accertata e passata in giudicato nei casi previsti dall’art. 92 LIVA: in presenza di un motivo scusabile con onere estremamente gravoso, in caso di soli errori formali o organizzativi senza perdita d’imposta per la Confederazione, oppure quando una tassazione d’ufficio era troppo elevata entro l’importo tassato in eccesso. Può inoltre accordare un condono nell’ambito di una procedura di concordato giudiziale.

Il condono riguarda un’imposta accertata e passata in giudicato e può essere totale o parziale. L’AFC può accordarlo se il contribuente non ha fatturato e incassato l’imposta per un motivo scusabile, se un trasferimento successivo dell’imposta non è possibile o ragionevolmente esigibile e se il pagamento risulterebbe estremamente gravoso. Può inoltre accordarlo quando l’imposta è dovuta unicamente perché non sono state rispettate prescrizioni formali o sono stati commessi errori per motivi di organizzazione, purché risulti o sia dimostrato che la Confederazione non ha subito una perdita d’imposta. Un altro caso è quello in cui gli obblighi non hanno potuto essere adempiuti per un motivo scusabile, ma in seguito si può dimostrare o rendere verosimile che la tassazione d’ufficio dell’AFC era troppo elevata.[1]

Nel caso della tassazione d’ufficio troppo elevata, il condono può essere accordato soltanto sino a concorrenza dell’importo tassato in eccesso. L’AFC può inoltre accordare un condono dell’imposta, o rinunciare a esigere garanzie per il suo credito, nell’ambito di una procedura di concordato giudiziale. Per chiedere il condono, la domanda deve essere motivata per scritto e corredata dei necessari mezzi di prova, e va presentata all’AFC. La presentazione della domanda non sospende l’esecuzione delle imposte accertate con decisione passata in giudicato. La procedura è gratuita, ma spese possono essere addossate in tutto o in parte se la domanda è manifestamente infondata.[1]

  • Verificare anzitutto che si tratti di un’imposta già accertata e passata in giudicato.
  • Controllare quale delle ipotesi dell’art. 92 si applica: motivo scusabile con onere estremamente gravoso; soli errori formali o organizzativi senza perdita d’imposta; tassazione d’ufficio troppo elevata entro l’importo tassato in eccesso.
  • Preparare una domanda scritta motivata e i necessari mezzi di prova da presentare all’AFC.
  • Tenere presente che la domanda non sospende l’esecuzione e che, se manifestamente infondata, può comportare l’addebito di spese.
  • Considerare anche l’eventuale ambito di una procedura di concordato giudiziale, nel quale l’AFC può accordare un condono o rinunciare a esigere garanzie per il suo credito.

[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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