Quando un’impresa può assoggettare volontariamente all’IVA prestazioni escluse?
In base all’art. 22 LIVA, il contribuente può assoggettare volontariamente all’imposta prestazioni escluse dall’imposta, purché eserciti l’opzione indicandola chiaramente o dichiarandola nel rendiconto. L’opzione però è esclusa per alcune prestazioni elencate dalla legge e, in certi casi, quando il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.
La regola generale è che il contribuente può assoggettare all’imposta prestazioni che ne sono escluse (opzione), purché la indichi chiaramente o la dichiari nel rendiconto.[1]
- L’opzione è esclusa per: le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 18, 19 e 23.
- L’opzione è esclusa anche per: le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.
Per stabilire se una specifica prestazione esclusa possa essere assoggettata volontariamente all’IVA, occorre quindi verificare se rientra nelle esclusioni dall’opzione previste dall’art. 22 capoverso 2. La disposizione citata rinvia inoltre a categorie dell’articolo 21 capoverso 2; per queste e per eventuali ulteriori dettagli va controllato il testo completo della norma richiamata, senza presumere eccezioni non riportate qui.[1]
Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex indicato. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]