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Entro quale termine il debitore può fare opposizione al precetto esecutivo?

L’opposizione va dichiarata immediatamente a chi consegna il precetto oppure, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Se si contesta solo una parte del credito, occorre indicare esattamente l’importo contestato; altrimenti si considera contestato l’intero credito.

Il testo citato prevede due modalità temporali per fare opposizione al precetto esecutivo. L’escusso può dichiararla verbalmente o per scritto immediatamente a chi gli consegna il precetto. In alternativa, può farla entro dieci giorni dalla notificazione del precetto all’ufficio d’esecuzione. La risposta al termine è quindi: subito al momento della consegna, oppure entro dieci giorni dalla notificazione se l’opposizione è presentata all’ufficio d’esecuzione.[1]

La stessa disposizione aggiunge una condizione importante quando non si contesta tutto il credito. Se l’escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l’importo contestato. Se questa precisazione manca, la legge fa conseguire che si reputa contestato l’intero credito. Il testo citato dice anche che della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda. Per prudenza, prima di agire conviene verificare nel testo vigente la formulazione della disposizione applicabile e il modo in cui l’opposizione deve essere dichiarata nel caso concreto.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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