Si possono sospendere le forniture a un cliente diventato insolvente?
Sì, in un contratto bilaterale una parte può trattenere la propria prestazione se il proprio credito è messo in pericolo dal fatto che l’altra parte è diventata insolvibile, in particolare se è fallita o se è stata escussa senza risultato. Se, dopo richiesta, non viene fornita una garanzia entro un congruo termine, è possibile recedere dal contratto.
Nei contratti bilaterali, la regola indicata consente di sospendere la propria prestazione quando il credito verso l’altra parte corre pericolo perché quest’ultima è diventata insolvibile. La norma menziona espressamente, come esempi, il caso in cui l’altra parte sia fallita oppure sia stata escussa senza risultato. In questa situazione non si parla di una sospensione automatica per qualsiasi difficoltà finanziaria: occorre che vi sia un pericolo per il credito e che tale pericolo dipenda dall’insolvibilità dell’altra parte. La misura prevista è il trattenimento della propria prestazione fino a quando non venga garantita la controprestazione.[1]
La stessa disposizione prevede anche il passaggio successivo da verificare prima di sciogliersi dal rapporto: bisogna chiedere una garanzia della controprestazione. Se la garanzia richiesta non viene fornita entro un congruo termine, la parte che ha trattenuto la propria prestazione può recedere dal contratto. In pratica, quindi, conviene verificare almeno tre elementi: che il rapporto sia un contratto bilaterale, che il credito sia realmente in pericolo per l’insolvibilità dell’altra parte e che sia stata richiesta una garanzia, lasciando un congruo termine per fornirla. Solo in presenza di queste condizioni la norma collega alla mancata garanzia il diritto di recedere.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni eventuale modifica successiva.[1]