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Il venditore può recedere dalla vendita e riprendere la merce consegnata prima del fallimento del cliente?

No. La Legge federale dell' sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) stabilisce che il venditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha consegnato al fallito la cosa venduta non può più recedere dal contratto né rivendicare la cosa, anche se si era riservato espressamente questo diritto.

La Legge federale dell' sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevede una regola netta: se il venditore ha consegnato la cosa venduta prima della dichiarazione di fallimento, non può più recedere dal contratto. La stessa regola vale per la ripresa della cosa già consegnata: il venditore non può rivendicarla dopo l'apertura del fallimento del compratore. La disposizione si applica quindi quando la consegna è già avvenuta prima della dichiarazione di fallimento e riguarda la cosa venduta che si trova presso il fallito.[1]

La LEF aggiunge che questo effetto opera anche quando il venditore si era riservato espressamente il diritto di recedere o di rivendicare la cosa. Per verificare se la regola si applica, occorre quindi controllare in concreto se vi è stata consegna della merce prima della dichiarazione di fallimento e se si tratta della cosa venduta al fallito. Se questi elementi sono presenti, la legge dispone che il venditore non può più sciogliere la vendita né riprendere la merce già consegnata.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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