Se il cliente continua a non pagare, si può fissare un termine e recedere dal contratto?
In linea di principio sì: in un contratto bilaterale, se il debitore è in mora, il creditore può fissare un congruo termine per l’adempimento. Se l’adempimento non avviene neppure entro questo termine, può, dichiarandolo immediatamente, rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall’inadempimento oppure recedere dal contratto.
Il testo citato prevede che, allorquando in un contratto bilaterale un debitore è in mora, il creditore ha il diritto di fissargli un congruo termine per l’adempimento oppure di farlo fissare dall’autorità competente. Per la domanda sul mancato pagamento, questo significa che il primo passaggio indicato dalla norma è la mora del debitore e poi la fissazione di un termine congruo per adempiere. La regola riportata qui riguarda dunque la possibilità di mettere un termine supplementare prima di passare ai rimedi successivi previsti dalla stessa disposizione.[1]
Se l’adempimento non avviene neppure entro questo termine, la disposizione indica più strade. Il creditore può ancora richiedere l’adempimento ed il risarcimento del danno pel ritardo. In alternativa, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall’inadempimento oppure recedere dal contratto. In risposta alla domanda, quindi, il recesso è contemplato dal testo citato, ma solo dopo il mancato adempimento entro il congruo termine e con la dichiarazione immediata richiesta dalla norma. Prima di agire, conviene verificare con attenzione che il rapporto sia effettivamente un contratto bilaterale, che vi sia mora e che il termine fissato sia congruo secondo la disposizione applicabile.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre controllare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]