Entro quale termine bisogna chiedere il rimborso dell'imposta preventiva?
In base all’art. 32 LIP, il diritto al rimborso si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. In un caso particolare legato a una contestazione dell’AFC, può decorrere un nuovo termine di 60 giorni dal pagamento dell’imposta.
La regola generale è che il diritto al rimborso si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Per verificare il termine, occorre quindi individuare quando la prestazione imponibile è venuta a scadere e poi considerare la fine di quell’anno civile: da quel momento decorrono i tre anni entro cui presentare l’istanza di rimborso.[1]
La legge prevede anche un caso particolare. Se l’imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall’AFC e se il termine ordinario è già trascorso, oppure se dal pagamento dell’imposta alla scadenza del termine non rimangono almeno 60 giorni, decorre dal pagamento dell’imposta un nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza. Questa eccezione vale quindi solo nelle condizioni indicate e richiede di verificare con precisione sia il motivo del pagamento sia il momento in cui esso è avvenuto rispetto al termine ordinario.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]