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A quali condizioni si rimborsano riserve da apporti di capitale senza imposta preventiva?

Il rimborso è trattato come il rimborso del capitale azionario o sociale, quindi senza imposta preventiva, se riguarda riserve da apporti di capitale fornite dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996, contabilizzate su un conto separato del bilancio commerciale e con ogni modifica comunicata all’AFC. Per le società quotate in una borsa svizzera valgono inoltre regole particolari di distribuzione equivalente di altre riserve, salvo eccezioni specifiche.

La regola di base è che il rimborso delle riserve da apporti di capitale fornite dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale. Per ottenere questo trattamento, la società di capitali o la società cooperativa deve allibrare tali riserve su un conto separato del bilancio commerciale e comunicare ogni modifica di questo conto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il testo precisa anche che questa regola vale con riserva delle disposizioni speciali successive.[1]

Se la società di capitali o la società cooperativa è quotata in una borsa svizzera, al momento del rimborso di queste riserve deve distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso diventa imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Inoltre, le altre riserve distribuibili secondo il diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto speciale delle riserve da apporti di capitale.[1]

Il requisito della distribuzione equivalente non si applica in tutti i casi. Il testo esclude in particolare alcune riserve da apporti di capitale costituite o già esistenti in contesti transfrontalieri descritti dalla norma, quelle rimborsate a persone giuridiche svizzere o straniere che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società che effettua il versamento, nonché i casi di liquidazione o di trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva all’estero. Per le riserve dei casi transfrontalieri indicati, la società deve comunque tenerle su un conto separato e comunicare ogni modifica all’AFC. La norma aggiunge anche che regole analoghe si applicano alle riserve da apporti di capitale usate per azioni gratuite o aumenti gratuiti del valore nominale.[1]

Come verifica prudente, conviene controllare almeno tre punti nel testo applicabile: da quando provengono gli apporti, se il conto separato nel bilancio commerciale esiste ed è aggiornato, e se la società è quotata in una borsa svizzera, perché in tal caso possono valere le condizioni aggiuntive e le eccezioni appena riassunte. Se il caso rientra in una delle eccezioni elencate, occorre leggerne con attenzione tutti i presupposti esatti prima di concludere che il rimborso resti senza imposta preventiva.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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