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Il rimborso di riserve da apporti di capitale è imponibile per l'azionista?

In linea di principio, il rimborso di apporti, aggio e pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il è trattato come il rimborso del capitale azionario o sociale. Per società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera, il rimborso può però essere imponibile secondo la regola speciale prevista dalla legge federale sull'imposta federale diretta.

La legge federale sulla l'imposta federale diretta (LIFD) include tra i redditi imponibili da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione e i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni. Tuttavia, per il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi qualificati come riserve da apporti di capitale, la LIFD stabilisce una regola propria: se questi apporti sono stati forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il, il loro rimborso è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. Questa è la regola di base da verificare quando si esamina il trattamento fiscale del rimborso per l’azionista.[1]

Per una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera, la LIFD prevede una disciplina particolare. Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale, la società non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, con il limite massimo costituito dalle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. La legge prevede inoltre casi nei quali questa regola speciale non si applica, in particolare per determinate riserve sorte in operazioni transfrontaliere dopo il e in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.[1]

Occorre quindi verificare almeno tre elementi: se si tratta effettivamente di riserve da apporti di capitale costituite mediante apporti, aggio o pagamenti suppletivi dei titolari dei diritti di partecipazione; se tali apporti sono stati forniti dopo il ; e se la società che effettua il rimborso è quotata in una borsa svizzera, perché in tal caso può operare la regola che rende imponibile una parte del rimborso quando non vi è una distribuzione equivalente di altre riserve. La LIFD estende inoltre per analogia questa disciplina anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l’emissione di azioni gratuite o per aumenti gratuiti del valore nominale.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, deve verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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