Quanti giorni festivi spettano ai dipendenti in Svizzera?
A livello federale, il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. Inoltre, i Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno, anche con una ripartizione diversa secondo le regioni. Per festività religiose non riconosciute dal Cantone, il lavoratore può interrompere il lavoro alle condizioni previste dalla legge.
La regola indicata dalla legge sul lavoro non stabilisce un numero unico di giorni festivi identico in tutta la Svizzera. Prevede invece che il giorno della festa nazionale sia parificato alla domenica e che i Cantoni possano parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno. La stessa disposizione precisa anche che i Cantoni possono ripartire questi giorni diversamente secondo le regioni. In pratica, il numero concreto dei giorni festivi riconosciuti come tali dipende quindi anche dal Cantone e, se del caso, dalla regione interessata.[1]
Per le festività religiose diverse da quelle riconosciute dai Cantoni, il lavoratore è autorizzato a interrompere il lavoro, ma deve informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. La legge aggiunge che, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto possibile, il tempo necessario per assistere a cerimonie religiose. Prima di fare affidamento su un determinato giorno festivo, conviene quindi verificare se si tratta di una festività riconosciuta dal Cantone oppure di una festività religiosa per la quale valgono queste condizioni specifiche.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]