Quando è sleale sfruttare offerte, calcoli o piani di un concorrente?
La Legge federale del 19 dicembre contro la concorrenza sleale (LCSl) considera sleale lo sfruttamento non autorizzato del risultato di un lavoro altrui, come offerte, calcoli o piani, in tre situazioni: quando il risultato è stato affidato, quando proviene da un terzo ed è noto che è stato affidato o reso accessibile senza autorizzazione, oppure quando viene ripreso come tale con mezzi tecnici di riproduzione senza prestazione personale appropriata e sfruttato se pronto a essere immesso sul mercato.
La LCSl prevede che agisce in modo sleale chiunque sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani. Occorre quindi verificare se il risultato del lavoro è stato affidato, se vi è un’autorizzazione allo sfruttamento e se l’utilizzazione riguarda proprio quel risultato. La regola riguarda espressamente offerte, calcoli e piani come esempi di risultato del lavoro altrui.[1]
La LCSl considera sleale anche lo sfruttamento del risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, quando si sa che tale risultato è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati. Inoltre agisce in modo sleale chi riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato. In pratica, va verificato se vi è conoscenza dell’assenza di autorizzazione, se il risultato è stato semplicemente ripreso come tale, se sono stati usati mezzi tecnici di riproduzione e se manca una prestazione personale appropriata.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]