Quali metodi di pubblicità e di vendita sono sleali in Svizzera?
In Svizzera sono considerati sleali, in particolare, i metodi pubblicitari o di vendita che ingannano la clientela, creano confusione, limitano la libertà di decisione con tecniche aggressive, omettono informazioni richieste in annunci o contratti, oppure usano canali di marketing diretto e commercio elettronico senza rispettare le condizioni previste dal testo legale citato.
Il testo legale elenca molti comportamenti considerati sleali “segnatamente”. Tra i principali rientrano: denigrare concorrenti o loro offerte con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive; dare indicazioni inesatte o fallaci su sé stessi, sull’impresa, sulle merci, opere, prestazioni, prezzi, scorte, metodi di vendita o relazioni d’affari; usare titoli o denominazioni professionali non pertinenti; creare confusione con merci, opere, prestazioni o affari altrui; fare paragoni inesatti, fallaci, inutilmente lesivi o plagianti; offrire reiteratamente sottocosto una scelta di beni o servizi mettendo particolarmente in evidenza l’offerta nella pubblicità in modo da ingannare la clientela; ingannare con aggiunte in regalo; usare metodi di vendita particolarmente aggressivi; oppure dissimulare qualità, quantità, possibilità d’utilizzazione, utilità o pericolosità di merci, opere o prestazioni. Per un’impresa, il controllo prudente consiste nel verificare che ogni messaggio commerciale sia comprovabile, non confondibile e non aggressivo nelle modalità di vendita.[1]
Il testo disciplina anche casi specifici di pubblicità e vendita. Negli annunci pubblici sul credito al consumo e nei relativi moduli contrattuali, l’omissione o l’inesattezza di dati indicati dal testo può essere sleale. Nella pubblicità di massa mediante telecomunicazione è sleale omettere il consenso preliminare dei clienti, la corretta menzione del mittente o la possibilità di opporsi in modo agevole e gratuito; il testo prevede però anche una situazione in cui, nell’ambito della vendita di merci, opere o prestazioni, l’invio senza consenso per offerte proprie analoghe non è sleale se le coordinate sono state ottenute indicando la possibilità di opporsi. Sono inoltre menzionati: offerte o fatture per iscrizioni in elenchi o annunci senza le indicazioni richieste o senza richiesta corrispondente; sistemi piramidali; offerte mediante commercio elettronico senza identità, indirizzo di contatto, fasi tecniche, mezzi di correzione degli errori e conferma elettronica immediata dell’ordinazione; promesse di vincita subordinate a costi o acquisti; inosservanza dell’annotazione nell’elenco telefonico; chiamate pubblicitarie senza numero visualizzato conforme; uso di informazioni ottenute in violazione di tali regole; e indicazioni sull’impatto climatico non comprovabili da basi oggettive e verificabili. Il testo precisa anche che il capoverso 1 lettera s non si applica alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi.[1]
- Per una verifica interna prudente, controlli se la pubblicità contiene affermazioni esatte e verificabili, senza creare confusione con concorrenti o loro offerte.
- Se usa marketing diretto o commercio elettronico, verifichi che siano presenti tutte le indicazioni e le funzioni richieste dal testo e che eventuali eccezioni siano applicate solo nei limiti descritti.
- Se opera in settori regolati dal testo, come credito al consumo, elenchi, annunci, concorsi o chiamate pubblicitarie, conviene confrontare ogni campagna e ogni modulo con la formulazione completa della disposizione prima della diffusione.
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]