Quali informazioni deve obbligatoriamente fornire un negozio online in Svizzera?
Per il commercio elettronico, un negozio online agisce in modo sleale se omette di indicare in modo chiaro e completo la propria identità e il proprio indirizzo di contatto, incluso l’indirizzo di posta elettronica. Deve inoltre spiegare le singole fasi tecniche della conclusione del contratto, offrire mezzi per individuare e correggere errori di immissione prima dell’invio dell’ordinazione e confermare immediatamente per via elettronica l’ordinazione del cliente.
Per un negozio online, il nucleo degli obblighi informativi citati qui riguarda il commercio elettronico. Il testo richiede di indicare in modo chiaro e completo l’identità del venditore e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica. Non basta quindi una presentazione vaga o difficilmente reperibile: le informazioni devono permettere al cliente di capire chi offre le merci, opere o prestazioni e come contattarlo. Lo stesso articolo considera sleali anche indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, sulla propria ditta, sulla propria impresa, sulle merci, opere, prestazioni o sui prezzi. Per prudenza, conviene quindi verificare che i dati identificativi e le informazioni commerciali pubblicate sul sito siano coerenti, aggiornati e non fuorvianti.[1]
- Il negozio online deve indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto.
- Deve mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell’invio dell’ordinazione.
- Deve confermare immediatamente per via elettronica l’ordinazione del cliente.
- Questi obblighi sono formulati per offerte di merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico.
- Il capoverso 1 lettera s non si applica alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi; se il modello di vendita rientra in questi casi, occorre controllare con attenzione la portata dell’eccezione nel testo vigente.
In pratica, la pagina d’ordine e il percorso di acquisto dovrebbero rendere comprensibile come si arriva alla conclusione del contratto e offrire un controllo effettivo degli errori prima dell’invio. Inoltre, dopo l’ordine, il cliente deve ricevere una conferma immediata per via elettronica. Oltre a questi punti specifici del commercio elettronico, resta importante evitare affermazioni inesatte o fallaci su prezzi, prestazioni o altre caratteristiche dell’offerta, perché anche tali comportamenti sono qualificati come sleali nel medesimo articolo. Un controllo prudente consiste nel rivedere il checkout, i dati di contatto, i testi commerciali e i messaggi automatici inviati al cliente per verificare che ciascun elemento richiesto sia presente e formulato in modo chiaro.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]