Un accantonamento non più giustificato deve essere sciolto a bilancio?
No. Gli accantonamenti che non sono più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti. La norma distingue inoltre tra debiti iscritti al valore nominale e accantonamenti da costituire quando, per eventi passati, è atteso un futuro deflusso di mezzi.
La disposizione prevede che i debiti siano contabilizzati al loro valore nominale. Per gli accantonamenti, invece, il criterio è diverso: occorre costituirli a carico del conto economico quando, in considerazione di eventi passati, vi è da attendersi che in esercizi futuri si verifichi un deflusso di mezzi, nella misura prevedibilmente necessaria. Questo significa che la verifica riguarda il collegamento con eventi passati, l’attesa di un deflusso futuro e la necessità prevedibile dell’accantonamento.[1]
La stessa norma indica anche alcuni casi in cui possono essere costituiti accantonamenti, segnatamente per spese ricorrenti derivanti da impegni di garanzia, per il risanamento di immobilizzazioni materiali, per ristrutturazioni e per misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell’impresa. Quanto allo scioglimento, la regola è espressa in modo chiaro: gli accantonamenti che non sono più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti. Prima di decidere in bilancio, conviene quindi verificare se l’importo iscritto rientra ancora nella logica degli accantonamenti prevista dalla disposizione e in quale categoria si colloca.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]