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Una Sagl o una SA deve pubblicare il proprio conto annuale?

Una Sagl o una SA deve pubblicare il conto annuale, dopo l’approvazione dell’organo competente e con le relazioni di revisione, se l’impresa è debitrice di un prestito in obbligazioni oppure se i suoi titoli di partecipazione sono quotati in borsa. Negli altri casi, i creditori con un interesse degno di protezione possono consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione.

Il Codice delle obbligazioni (CO) prevede un obbligo di pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo, accompagnati dalle relazioni di revisione, dopo l’approvazione da parte dell’organo competente, quando ricorre una di queste situazioni: l’impresa è debitrice di un prestito in obbligazioni; oppure i titoli di partecipazione dell’impresa sono quotati in borsa. In questi casi, i documenti devono essere pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio oppure trasmessi, in un esemplare e a spese dell’impresa, a chiunque ne faccia domanda nell’anno seguente l’approvazione. Per una Sagl o una SA, quindi, la verifica decisiva riguarda soprattutto la presenza di un prestito in obbligazioni o di titoli di partecipazione quotati in borsa, oltre all’avvenuta approvazione del conto annuale da parte dell’organo competente.[1]

Per le altre imprese, il CO stabilisce un regime diverso: esse devono autorizzare i creditori che dimostrino un interesse degno di protezione a consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione. Se vi è disaccordo sull’accesso, decide il giudice. Inoltre, se l’impresa si avvale delle possibilità di rinuncia previste dal CO per determinati documenti, la pubblicazione e la consultazione sono rette dalle disposizioni applicabili al proprio conto annuale. In pratica, prima di agire occorre verificare quali documenti sono stati approvati, se esiste una relazione di revisione, se l’impresa rientra nei casi di pubblicazione obbligatoria e se una richiesta di accesso riguarda la pubblicazione generale oppure la consultazione riconosciuta ai creditori con interesse degno di protezione.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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