Cosa bisogna registrare in una contabilità semplificata delle entrate e delle uscite in Svizzera?
La legge prevede che determinate imprese e organizzazioni tengano soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio. Questa forma semplificata riguarda, in particolare, imprese individuali e società di persone con cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio, nonché alcune associazioni e fondazioni; si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.
Il Codice delle obbligazioni stabilisce che, per la contabilità semplificata, devono essere registrate la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio. Questa modalità si applica alle imprese individuali e alle società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio. Si applica anche alle associazioni e alle fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio, nonché alle fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’articolo 83b capoverso 2 del Codice civile (CC).[1]
Per stabilire se è ammessa la contabilità semplificata, occorre verificare in quale categoria rientra l’attività o l’ente e, per le imprese individuali e le società di persone, quale sia stata la cifra d’affari nell’ultimo esercizio. Se la cifra d’affari raggiunge almeno 500 000 franchi nell’ultimo esercizio, la legge prevede invece l’obbligo di tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti. Per le imprese che tengono soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio, si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]