Per quali scopi si possono costituire accantonamenti facoltativi?
Oltre agli accantonamenti necessari quando, per eventi passati, è prevedibile un futuro deflusso di mezzi, possono essere costituiti accantonamenti segnatamente per spese ricorrenti da impegni di garanzia, il risanamento di immobilizzazioni materiali, ristrutturazioni e misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell’impresa. Gli accantonamenti non più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti.
La norma distingue tra accantonamenti necessari e accantonamenti ulteriori. Sono necessari quando, in considerazione di eventi passati, v’è da attendersi che in esercizi futuri si verifichi un deflusso di mezzi; in tal caso occorre costituire a carico del conto economico gli accantonamenti prevedibilmente necessari. Oltre a ciò, la disposizione ammette anche accantonamenti facoltativi per determinati scopi indicati in modo esemplificativo dalla legge.[1]
- spese ricorrenti derivanti da impegni di garanzia;
- il risanamento di immobilizzazioni materiali;
- ristrutturazioni;
- misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell’impresa.
L’avverbio «segnatamente» indica che l’elenco riportato comprende esempi espressamente menzionati dalla legge. Per applicare correttamente la disposizione, occorre quindi verificare se lo scopo dell’accantonamento rientra in una di queste categorie oppure se si tratta di un accantonamento necessario legato a eventi passati e a un prevedibile deflusso di mezzi in esercizi futuri. La stessa norma aggiunge inoltre che gli accantonamenti che non sono più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]