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Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 120 OIVA?

Secondo l’Art. 120 OIVA, l’autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto. Per una PMI, il punto centrale è verificare in modo prudente se continua a soddisfare le condizioni operative e organizzative che avevano giustificato l’autorizzazione.

La regola riportata nell’Art. 120 OIVA è molto sintetica ma netta: «L’autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.» Per una PMI, questo significa che la revoca non dipende da una formula numerica indicata in questo articolo, bensì dal fatto che non siano più presenti le garanzie richieste per il corretto svolgimento della procedura di riporto. Il testo fornito non dettaglia quali elementi concreti costituiscano tali garanzie; quindi non è prudente dedurre criteri specifici non espressi nella disposizione citata. [0][1]

Sul piano pratico e in modo cauto, una PMI dovrebbe leggere questa norma come un obbligo di continuità: non basta avere ottenuto l’autorizzazione in passato, ma occorre continuare a offrire le garanzie necessarie durante l’utilizzo della procedura di riporto. Poiché l’estratto disponibile non precisa condizioni, eccezioni o una procedura particolare di controllo, il passo di verifica più sicuro è confrontare periodicamente la propria situazione con i presupposti dell’autorizzazione già concessa e, prima di farvi affidamento, controllare il testo vigente della disposizione e l’eventuale contesto normativo richiamato dall’«art. 63 LIVA». [0][1]

Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive. [0][1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 03.09.2026 · fonti verificate il 03.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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