Cosa deve sapere una PMI svizzera sulle condizioni per l’autorizzazione previste dall’art. 118 OIVA?
Per l’art. 118 OIVA, l’autorizzazione è rilasciata solo se il contribuente soddisfa cumulativamente le condizioni elencate: metodo effettivo, importazioni ed esportazioni regolari nell’attività imprenditoriale, controllo dettagliato dei beni, eccedenti d’imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno derivanti dall’imposta sull’importazione all’UDSC e garanzie di corretto svolgimento della procedura di riporto. Il rilascio o il mantenimento può inoltre dipendere da garanzie pari alle presunte pretese.
Per una PMI, il punto centrale è che l’art. 118 OIVA formula vere e proprie condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Dal testo risulta che il contribuente deve: conteggiare l’imposta sul valore aggiunto secondo il metodo effettivo; importare ed esportare regolarmente beni nell’ambito della sua attività imprenditoriale; tenere per tali beni un controllo dettagliato sull’importazione, sul deposito e sull’esportazione; presentare nei periodici rendiconti fiscali con l’AFC, per le importazioni ed esportazioni di beni di cui alla lettera b, eccedenti d’imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno, provenienti dal versamento dell’imposta sull’importazione all’UDSC; e offrire le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto. Il testo disponibile non indica che una sola di queste condizioni basti da sola: conviene quindi verificare in modo prudente che siano tutte soddisfatte prima di fare affidamento sull’autorizzazione.[1]
- Metodo di conteggio: il contribuente deve conteggiare l’imposta sul valore aggiunto secondo il metodo effettivo.
- Attività rilevante: deve importare ed esportare regolarmente beni nell’ambito della sua attività imprenditoriale.
- Tracciabilità dei beni: deve tenere un controllo dettagliato sull’importazione, sul deposito e sull’esportazione dei beni interessati.
- Soglia nei rendiconti: nei periodici rendiconti fiscali con l’AFC devono risultare, per le importazioni ed esportazioni di beni di cui alla lettera b, eccedenti d’imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno, provenienti dal versamento dell’imposta sull’importazione all’UDSC.
- Affidabilità procedurale: deve offrire le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.
- Verifica prudente: prima di procedere, è opportuno controllare che la documentazione interna e i rendiconti fiscali riflettano esattamente questi elementi, perché il testo collega l’autorizzazione a condizioni specifiche e verificabili.
L’art. 118 OIVA prevede inoltre un aspetto pratico importante per una PMI: il rilascio o il mantenimento dell’autorizzazione può essere subordinato alla prestazione di garanzie pari alle presunte pretese. Questo significa che, anche se le condizioni principali sono soddisfatte, l’autorità può collegare l’autorizzazione o la sua continuazione alla fornitura di garanzie. In termini operativi, una verifica cauta dovrebbe quindi coprire non solo i requisiti sostanziali dell’attività e della contabilità dei beni, ma anche l’eventuale capacità di prestare tali garanzie se richieste.[1]
Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]