Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’adeguamento successivo delle controprestazioni secondo l’art. 116 OIVA?
Per una PMI, il punto centrale è che la notifica dell’adeguamento successivo delle controprestazioni deve riportare informazioni precise sul periodo, sulle controprestazioni calcolate, sul totale degli adeguamenti e sulla loro ripartizione per aliquote d’imposta. Se si usano valori in valuta estera, la conversione va fatta in franchi svizzeri al corso medio delle divise (vendita) del periodo. Per l’importazione, l’UDSC può richiedere documenti supplementari.
L’art. 116 OIVA disciplina il contenuto minimo della notifica di un adeguamento successivo delle controprestazioni. In base al testo citato, la notifica deve contenere: la data di inizio e fine del periodo per il quale le controprestazioni sono oggetto di un adeguamento successivo; le controprestazioni calcolate in tale periodo; il totale degli adeguamenti delle controprestazioni; e la ripartizione dell’adeguamento delle controprestazioni sulle diverse aliquote d’imposta. Per una PMI, questo significa che la documentazione interna dovrebbe permettere di ricostruire chiaramente il periodo interessato, l’importo delle controprestazioni considerate e il modo in cui l’adeguamento incide sulle diverse aliquote applicabili, senza omettere nessuno degli elementi richiesti dalla norma.[1]
Se per determinare l’adeguamento delle controprestazioni si impiegano prezzi o indicazioni di valore in valuta estera, l’art. 116 OIVA richiede una regola specifica di conversione: tali importi vanno convertiti in franchi svizzeri al corso medio delle divise (vendita) del periodo. Per una PMI, una verifica prudente consiste quindi nel controllare che il metodo di conversione usato corrisponda esattamente a questo criterio e che sia riferito al periodo pertinente. Inoltre, per determinare il debito fiscale all’importazione, il testo prevede che l’UDSC può esigere documenti supplementari. In pratica, quando l’adeguamento tocca operazioni d’importazione, conviene verificare se i documenti disponibili sono sufficienti a sostenere il calcolo e la notifica.[1]
- Controllare che la notifica indichi la data di inizio e fine del periodo interessato.
- Verificare che siano riportate le controprestazioni calcolate in tale periodo.
- Confermare che il totale degli adeguamenti delle controprestazioni sia indicato separatamente.
- Accertare la ripartizione dell’adeguamento delle controprestazioni sulle diverse aliquote d’imposta.
- Se vi sono importi in valuta estera, verificare la conversione in franchi svizzeri al corso medio delle divise (vendita) del periodo.
- Se rileva l’importazione, prepararsi all’eventuale richiesta di documenti supplementari da parte dell’UDSC.
Questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]