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Cosa deve sapere una PMI svizzera su insiemi e combinazioni di prestazioni secondo l’art. 112 OIVA?

Per l’art. 112 OIVA, se al momento dell’importazione si chiede l’imposizione secondo l’articolo 19 capoverso 2 LIVA, la dichiarazione doganale deve includere un calcolo dei costi. Da tale calcolo devono risultare il prezzo di costo delle singole prestazioni e la controprestazione complessiva; i costi non attribuibili integralmente vanno ripartiti proporzionalmente al valore delle singole prestazioni. L’UDSC può inoltre richiedere documenti supplementari per verificare il calcolo.

Per una PMI, il punto centrale dell’art. 112 OIVA è operativo: se al momento dell’importazione viene chiesta l’imposizione secondo l’articolo 19 capoverso 2 LIVA, la dichiarazione doganale deve essere corredata di un calcolo dei costi. La regola quindi non descrive in generale tutte le combinazioni di prestazioni, ma impone un requisito documentale preciso in questo caso specifico di importazione. In pratica, prima di presentare la dichiarazione, conviene verificare se si sta effettivamente chiedendo tale imposizione e se il calcolo dei costi è già pronto e coerente con la documentazione commerciale disponibile, perché il testo lega espressamente la richiesta all’obbligo di allegare questo calcolo.[1]

  • Dal calcolo dei costi devono risultare il prezzo di costo delle singole prestazioni.
  • Dal calcolo dei costi deve risultare anche la controprestazione complessiva.
  • Gli elementi di costo che non possono essere attribuiti integralmente alle singole prestazioni, quali i costi generali, gli utili o i costi di trasporto, sono ripartiti sulle singole prestazioni proporzionalmente al valore delle stesse.
  • Come verifica prudente, una PMI dovrebbe controllare che ogni voce non attribuibile integralmente sia stata ripartita secondo questo criterio proporzionale e che il prospetto permetta di vedere chiaramente sia i costi per singola prestazione sia il totale della controprestazione.

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L’art. 112 OIVA prevede anche un potere di controllo: per verificare la correttezza del calcolo, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può esigere documenti supplementari. Per una PMI questo significa che non basta predisporre un prospetto sintetico; è prudente poter ricondurre il calcolo a basi documentali verificabili. Il testo fornito non elenca quali documenti supplementari possano essere richiesti, quindi non è sicuro indovinarli o limitarli. Il passo prudente è assicurarsi che il calcolo sia tracciabile e che i documenti di supporto siano disponibili in caso di richiesta dell’UDSC.[1]

Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito per l’art. 112 OIVA. Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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