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Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’applicazione facoltativa della procedura di notifica secondo l’art. 104 OIVA?

Secondo l’art. 104 OIVA, la procedura di notifica può applicarsi solo se entrambe le parti sono o divengono contribuenti. In base al testo fornito, i casi menzionati sono il trasferimento di un fondo e, su richiesta della persona trasferente, i casi in cui importanti interessi lo giustifichino. Prima di farvi affidamento, va verificato il testo vigente completo della disposizione.

Per una PMI, il punto di partenza è la condizione comune prevista dall’art. 104 OIVA: la procedura di notifica può applicarsi soltanto «sempre che entrambe le parti siano o divengano contribuenti». Questa è una soglia preliminare del campo di applicazione facoltativo. Se tale presupposto non è soddisfatto, dal testo citato non risulta possibile applicare questa via facoltativa. In pratica, la verifica prudente consiste quindi nel controllare anzitutto la qualità di contribuente di entrambe le parti, oppure se entrambe divengano contribuenti nel contesto dell’operazione considerata, prima di esaminare il tipo di operazione o l’eventuale motivazione addotta dalla persona trasferente.[1]

  • Il testo cita espressamente un primo caso: «al trasferimento di un fondo». Per una PMI, questo significa che il trasferimento di un fondo rientra tra le situazioni in cui la procedura di notifica può applicarsi, sempre nel rispetto della condizione che entrambe le parti siano o divengano contribuenti.
  • Il testo cita inoltre un secondo caso: «su richiesta della persona trasferente, sempre che importanti interessi lo giustifichino». Questo non crea un’applicazione automatica: dal testo emerge una richiesta della persona trasferente e la necessità che importanti interessi la giustifichino.
  • Poiché il brano fornito non definisce che cosa costituisca «importanti interessi», una PMI dovrebbe evitare di presumere criteri non espressi e verificare con cautela il tenore completo e vigente della disposizione prima di basarsi su questa possibilità.

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Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito per l’art. 104 OIVA. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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