Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’assoggettamento dell’acquirente secondo l’Art. 102 OIVA?
Secondo l’Art. 102 OIVA, la procedura di notifica va applicata anche quando l’acquirente diviene contribuente soltanto contestualmente al trasferimento del patrimonio o di parte di esso. Per una PMI, il punto chiave è verificare se l’operazione comporta proprio questo effetto e controllare il testo vigente prima di farvi affidamento.
L’Art. 102 OIVA disciplina un caso specifico di assoggettamento dell’acquirente nel contesto della procedura di notifica. La regola riportata è che la procedura di notifica va applicata anche quando l’acquirente diviene contribuente soltanto contestualmente al trasferimento del patrimonio o di parte di esso. In termini pratici, per una PMI questo significa che il fatto che l’acquirente non fosse già contribuente prima dell’operazione non esclude di per sé l’applicazione della procedura di notifica, se l’acquirente diventa contribuente proprio in concomitanza con il trasferimento del patrimonio o di una sua parte.[1]
La portata della disposizione, sulla base del testo fornito, è limitata a questo punto preciso: collega l’applicazione della procedura di notifica al caso in cui l’acquirente diviene contribuente contestualmente al trasferimento del patrimonio o di parte di esso. Il testo citato non aggiunge qui ulteriori condizioni operative, eccezioni o passaggi formali. Per una verifica prudente, una PMI dovrebbe quindi controllare almeno due elementi nel testo vigente applicabile: se vi è un trasferimento del patrimonio o di parte di esso e se l’acquirente diviene contribuente soltanto contestualmente a tale trasferimento. Oltre questo, dal solo estratto non è sicuro dedurre requisiti ulteriori.[1]
Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]