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Chi può essere ufficio di revisione di una società soggetta a revisione limitata?

Per una società soggetta a revisione limitata, l’ufficio di revisione deve essere un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Occorre quindi verificare che la persona o l’ente designato disponga di tale abilitazione.

Per le società soggette alla revisione limitata, la regola indicata è precisa: devono designare quale ufficio di revisione un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Questo significa che non può essere scelto liberamente qualsiasi soggetto, ma occorre che il soggetto designato soddisfi il requisito dell’abilitazione previsto da quella legge.[1]

Sul piano pratico, la verifica centrale riguarda quindi lo status di revisore abilitato del soggetto che si intende nominare come ufficio di revisione. La disposizione citata stabilisce il requisito di base per la nomina nelle società soggette a revisione limitata, rinviando per il contenuto dell’abilitazione alle disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Prima della designazione, va quindi controllato che l’abilitazione richiesta esista effettivamente e corrisponda a quanto previsto dalla normativa richiamata.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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