Fino a quale importo costituzione e aumento di capitale sono esenti dalla tassa d'emissione?
La legge federale sulla le tasse di bollo (LTB) prevede un’esenzione, per la costituzione o l’aumento del valore nominale di diritti di partecipazione, fino a un milione di franchi in determinati casi: per società cooperative entro tale ammontare complessivo delle prestazioni dei soci e, al momento della costituzione o dell’aumento di capitale di SA, società in accomandita per azioni o Sagl, per diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso entro lo stesso limite complessivo.
La legge federale sulla le tasse di bollo (LTB) esenta dalla tassa d’emissione la costituzione o l’aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società cooperative, nella misura in cui le prestazioni dei soci ai sensi dell’articolo 5 non superino complessivamente un milione di franchi. La LTB esenta inoltre i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della costituzione o dell’aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente un milione di franchi.[1]
La soglia rilevante indicata dalla LTB è quindi un milione di franchi, ma va verificato a quale fattispecie appartiene l’operazione. Per le società cooperative, la regola riguarda la costituzione o l’aumento del valore nominale dei diritti di partecipazione entro il limite complessivo delle prestazioni dei soci. Per SA, società in accomandita per azioni e Sagl, la regola riguarda i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della costituzione o dell’aumento di capitale, sempre entro il limite complessivo di un milione di franchi delle prestazioni dei soci. La LTB prevede anche altre eccezioni per casi specifici, come fusioni, trasformazioni, scissioni, risanamenti e altre situazioni nominate dalla legge, ciascuna con i propri presupposti.[1]
La LTB stabilisce inoltre che, se cadono i presupposti di esenzione, la tassa deve essere pagata sui diritti di partecipazione ancora esistenti. Occorre quindi verificare con attenzione che sussistano i requisiti richiesti per l’esenzione applicata e che l’operazione rientri nella categoria prevista dalla legge.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]