Chi elegge l'ufficio di revisione e chi può svolgere questa funzione?
L’ufficio di revisione è nominato dall’assemblea generale. Possono essere nominati una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone; anche servizi pubblici di controllo delle finanze o loro collaboratori, se soddisfanno ai requisiti di legge. Inoltre, almeno un membro deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.
La nomina dell’ufficio di revisione spetta all’assemblea generale. La regola attribuisce quindi a questo organo la competenza di scegliere chi esercita la revisione. Nel verificare una nomina, occorre controllare che la decisione sia stata presa dall’assemblea generale e che la persona o l’ente designato rientri tra le categorie ammesse dalla legge.[1]
La funzione può essere svolta da una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone. Possono inoltre essere nominati servizi pubblici di controllo delle finanze o loro collaboratori, ma solo se soddisfanno ai requisiti della presente legge; in tal caso, le disposizioni sull’indipendenza dell’ufficio di revisione si applicano per analogia. Va anche verificato un requisito di collegamento con la Svizzera: almeno un membro dell’ufficio di revisione deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]