Da quando la cassa AVS addebita interessi di mora al datore di lavoro?
Per il datore di lavoro, la cassa AVS addebita interessi di mora sui contributi da compensare e su quelli dovuti nella procedura semplificata se non sono pagati entro 30 giorni dalla fatturazione: gli interessi decorrono da tale fatturazione. Se invece manca un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, decorrono dal 1° gennaio dopo tale termine.
Per i datori di lavoro, la regola specifica distingue due situazioni. Primo: sugli importi «da compensare» e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, gli interessi di mora sono dovuti se il pagamento non avviene entro 30 giorni dalla fatturazione della cassa di compensazione; in questo caso decorrono «a partire da tale fatturazione». Secondo: se il datore di lavoro non presenta alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, gli interessi di mora sui medesimi contributi decorrono «a partire dal 1° gennaio dopo tale termine».[1]
La decorrenza quindi non è unica per tutti i casi: occorre verificare se il problema riguarda un mancato pagamento dopo fatturazione oppure la mancata presentazione di un regolare conteggio entro il termine indicato. La norma precisa anche quando gli interessi smettono di decorrere: con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio oppure, se questo manca, con la fatturazione. Inoltre, per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora. Prima di agire, conviene controllare quale categoria di contributi è coinvolta e quale evento fa partire il conteggio degli interessi nel caso concreto.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva prima di agire.[1]