Quale percentuale del salario versa l'assicurazione infortuni in caso di incapacità lavorativa?
In caso d’incapacità lavorativa totale, l’assicurazione contro gli infortuni versa un’indennità giornaliera pari all’80 per cento del guadagno assicurato. Se l’incapacità lavorativa è parziale, l’indennità è ridotta in proporzione.
La regola generale indicata è questa: in caso d’incapacità lavorativa totale, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. La percentuale si riferisce quindi al guadagno assicurato, non automaticamente all’intero salario effettivamente percepito in ogni situazione. Se l’incapacità lavorativa è soltanto parziale, l’indennità giornaliera non resta all’80 per cento pieno, ma viene ridotta in proporzione al grado d’incapacità lavorativa.[1]
Occorre anche verificare se si rientra in una disciplina speciale. Per i disoccupati, l’indennità giornaliera corrisponde all’indennità netta dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI, calcolata per giorno civile. Inoltre, per gli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c, l’indennità giornaliera corrisponde all’indennità giornaliera netta dell’assicurazione per l’invalidità. Prima di applicare la percentuale dell’80 per cento, va quindi controllato se il caso rientra nella regola generale oppure in una di queste categorie particolari.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]