Quali aziende devono assicurare i dipendenti contro gli infortuni presso la Suva?
Devono assicurare obbligatoriamente presso la Suva i lavoratori delle aziende e amministrazioni elencate dall’art. 66 LAINF, tra cui aziende industriali, edilizia e installazioni, estrazione e lavorazione del sottosuolo, aziende forestali, varie lavorazioni meccaniche, trasporti, taluni servizi pubblici e lavoro temporaneo. La norma prevede anche eccezioni e ulteriori precisazioni del Consiglio federale.
L’assicurazione obbligatoria presso la Suva riguarda i lavoratori delle aziende e amministrazioni indicate dall’art. 66 cpv. 1 LAINF. Rientrano in particolare: aziende industriali; aziende dell’industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture; aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; aziende forestali; aziende di comunicazione e trasporto e quelle connesse direttamente all’industria dei trasporti; macelli con installazioni meccaniche; aziende per la fabbricazione di bevande; aziende di distribuzione d’elettricità, gas e acqua, nonché quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; laboratori d’apprendistato e protetti; aziende di lavoro temporaneo; amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; e determinati servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico quando eseguono i lavori indicati dalla legge.[1]
La norma comprende anche aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie, ma prevede eccezioni precise per alcune aziende di vendita che non fabbricano i prodotti e si limitano a lavorarli. Sono nominate espressamente: negozi di ottica; bigiotterie e gioiellerie; negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l’affilatura delle lamine e la levigatura della soletta; negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne; negozi di decorazione d’interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria. Sono inoltre comprese aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali, nonché aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici.[1]
Occorre verificare anche se l’attività rientra in casi che la legge rimette a ulteriori precisazioni del Consiglio federale. L’art. 66 cpv. 2 menziona infatti aziende ausiliarie ed accessorie di quelle soggette all’assicurazione obbligatoria, aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1, aziende miste e lavoratori alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso 1 lettere b–m, senza che si sia in presenza di un’azienda. Inoltre, il cpv. 3 prevede che il Consiglio federale può dispensare dall’obbligo di assicurarsi presso l’INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un’associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Per questi casi, e per eventuali ulteriori dispense, è necessario controllare l’intera disposizione applicabile.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]