Esiste un assegno di nascita in Svizzera?
Sì, la Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam) prevede che i Cantoni possono introdurre assegni di nascita nei loro ordinamenti sugli assegni familiari. Se un Cantone li prevede, l’assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno.
La LAFam distingue tra assegni familiari previsti dalla legge federale e competenze cantonali. Tra gli assegni familiari rientrano l’assegno per i figli e l’assegno di formazione. Inoltre, nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere anche assegni di nascita e di adozione. Quando un Cantone introduce questi assegni, le disposizioni della LAFam si applicano anche a tali tipi di assegni familiari. La legge precisa anche che eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari e che le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della LAFam.[1]
Per l’assegno di nascita, la LAFam stabilisce il fatto generatore della prestazione: è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. La legge aggiunge che il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. In pratica, occorre quindi verificare se il Cantone competente ha effettivamente previsto un assegno di nascita nel proprio ordinamento sugli assegni familiari e, se sì, quali condizioni applicabili risultano dalle norme cantonali e dalle eventuali condizioni stabilite dal Consiglio federale.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]