Qual è l'aliquota del contributo contro la disoccupazione e fino a quale salario si applica?
L’aliquota di contribuzione è del 2,2 per cento. Si applica sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; i contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante giusta la legislazione AVS.
Per l’assicurazione contro la disoccupazione, i contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante giusta la legislazione AVS. L’aliquota di contribuzione ammonta al 2,2 per cento e si applica sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per stabilire correttamente la base di calcolo, occorre quindi verificare quale sia il salario determinante secondo la legislazione AVS e se il salario rientri entro quel limite massimo mensile assicurato rilevante per l’assicurazione contro gli infortuni.[1]
La ripartizione ordinaria del contributo è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. Fa eccezione il caso dei lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS): in tale situazione, il lavoratore paga il contributo intero. Inoltre, qualora la durata dell’occupazione sia inferiore a un anno, l’importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente; il Consiglio federale determina il tasso di conversione. Prima di applicare la regola in concreto, va quindi controllato anche se il rapporto di lavoro dura meno di un anno e quale ripartizione del contributo sia effettivamente prevista.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]