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A quale cassa di compensazione AVS deve affiliarsi un'azienda o un indipendente?

In linea generale, un datore di lavoro o una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente si affilia alla cassa di compensazione professionale se fa parte di un’associazione fondatrice di tale cassa; se non ne fa parte, si affilia alla cassa di compensazione cantonale. Se vi è appartenenza contemporanea a un’associazione professionale e a un’associazione interprofessionale, la scelta è libera tra le due casse interessate.

Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. Se invece non fanno parte di un’associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, sono affiliati alle casse di compensazione cantonali. Occorre quindi verificare anzitutto se esiste un legame associativo con un’associazione fondatrice di una cassa professionale, perché da questo dipende la regola di base sull’affiliazione.[1]

Se un datore di lavoro o una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente è membro nel contempo di un’associazione professionale e di un’associazione interprofessionale, l’affiliazione è, a loro libera scelta, alla cassa di compensazione dell’associazione professionale oppure a quella dell’associazione interprofessionale. Inoltre, l’affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi. Per situazioni in cui si fa parte di più associazioni professionali o si esercita l’attività in più di un Cantone, il Consiglio federale emana disposizioni specifiche: in questi casi va controllata la disciplina applicabile prima di concludere quale cassa sia competente.[1]

Se non vi è già un’affiliazione, i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente devono annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione. Il testo disciplina anche altri casi particolari, come persone senza attività lucrativa, assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, nonché alcune regole sulla permanenza presso la cassa precedentemente competente e sull’affiliazione alla stessa cassa del coniuge in situazioni determinate. Quando la situazione concreta rientra in una di queste ipotesi particolari, è necessario verificare l’intera disposizione applicabile.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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