I trattamenti di dati avviati prima della nuova legge sulla protezione dei dati vanno adeguati?
Non in ogni caso. La legge prevede che gli articoli 7, 22 e 23 non si applicano ai trattamenti di dati avviati prima dell’entrata in vigore della legge, sempreché lo scopo del trattamento resti immutato e non siano raccolti nuovi dati.
La legge federale sulla protezione dei dati (LPD) contiene una disposizione transitoria per i trattamenti in corso. Per i trattamenti di dati avviati prima dell’entrata in vigore della LPD, gli articoli 7, 22 e 23 non si applicano, a condizione che lo scopo del trattamento resti immutato e che non siano raccolti nuovi dati. In presenza di queste condizioni, la legge prevede quindi una continuità per i trattamenti già avviati rispetto a tali articoli.[1]
- Occorre verificare se il trattamento era già stato avviato prima dell’entrata in vigore della LPD.
- Occorre verificare se lo scopo del trattamento resta immutato.
- Occorre verificare se non sono raccolti nuovi dati.
- Se queste condizioni sono soddisfatte, gli articoli 7, 22 e 23 non si applicano a quel trattamento in corso.
La regola riguarda i trattamenti in corso e collega l’esenzione dall’applicazione degli articoli 7, 22 e 23 a due presupposti cumulativi: lo scopo del trattamento deve restare immutato e non devono essere raccolti nuovi dati. Per valutare se un trattamento già esistente rientra nella disposizione transitoria, bisogna quindi confrontare l’attività svolta con lo scopo originario e controllare se interviene una nuova raccolta di dati. Se il trattamento prosegue nelle stesse finalità e senza raccolta di nuovi dati, la LPD stabilisce che tali articoli non si applicano.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]