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Quali informazioni deve fornire un'azienda a chi esercita il diritto d'accesso?

Deve fornire le informazioni necessarie perché la persona interessata possa far valere i propri diritti e perché il trattamento sia trasparente. In ogni caso rientrano almeno identità e contatti del titolare, dati trattati, scopo, durata di conservazione o criteri, provenienza dei dati non raccolti presso l'interessato, eventuale decisione individuale automatizzata con la relativa logica, ed eventuali destinatari o categorie di destinatari con le informazioni richiamate dalla legge.

Il diritto d’accesso consente di chiedere al titolare del trattamento se dati personali che riguardano la persona interessata sono oggetto di trattamento. Le informazioni da fornire devono essere quelle necessarie affinché la persona interessata possa far valere i suoi diritti secondo la legge e affinché sia garantito un trattamento trasparente dei dati. La norma stabilisce anche un contenuto minimo che va comunicato in ogni caso: l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; i dati personali trattati in quanto tali; lo scopo del trattamento; la durata di conservazione dei dati personali oppure, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; e le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali quando non sono stati raccolti presso la persona interessata.[1]

Se ricorrono determinate situazioni, devono essere comunicate anche informazioni ulteriori. Se del caso, va indicata l’esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione. Se del caso, vanno inoltre indicati i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all’articolo 19 capoverso 4. Il titolare del trattamento resta tenuto a fornire le informazioni richieste anche quando ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. La legge aggiunge che nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d’accesso, che le informazioni sono fornite gratuitamente, salvo eventuali eccezioni alla gratuità previste dal Consiglio federale, e che di norma l’informazione è fornita entro 30 giorni.[1]

Per i dati personali concernenti la salute, la comunicazione alla persona interessata può avvenire per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. Nel verificare cosa debba essere comunicato, occorre quindi distinguere tra il contenuto minimo sempre dovuto, gli elementi da aggiungere solo «se del caso» e questa modalità particolare prevista per i dati concernenti la salute.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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