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Quando si può tornare dal metodo delle aliquote saldo al metodo effettivo?

Si può passare al metodo di rendiconto effettivo notificandolo per scritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale dal quale il passaggio deve valere. Se la notifica è tardiva, il cambiamento vale solo dall’inizio del periodo fiscale successivo. In alcuni casi il passaggio è obbligatorio quando sono superati i limiti dell’articolo 37 capoverso 1 LIVA.

Il ritorno dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo è possibile su richiesta del contribuente. La notifica deve essere fatta per scritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale il passaggio deve avere luogo. Se questo termine non è rispettato, il passaggio non produce effetto per quel periodo fiscale, ma soltanto all’inizio del periodo fiscale successivo. La regola riguarda quindi sia la possibilità di cambiare metodo sia il momento dal quale il cambiamento diventa efficace; conviene verificare con attenzione l’inizio del periodo fiscale interessato e la tempestività della comunicazione scritta.[1]

Il passaggio al metodo effettivo non dipende solo da una scelta volontaria. Deve avvenire all’inizio del periodo fiscale successivo anche quando, nel corso di due periodi fiscali consecutivi, è superato del 50 per cento al massimo uno o entrambi i limiti fissati all’articolo 37 capoverso 1 LIVA. Se invece uno o entrambi i limiti sono superati di oltre il 50 per cento, il passaggio è pure richiesto all’inizio del periodo fiscale successivo. Se tale superamento si verifica già nei primi 12 mesi dall’adesione al metodo delle aliquote saldo, l’autorizzazione è revocata con effetto retroattivo. Esiste inoltre una regola particolare quando il superamento di oltre il 50 per cento deriva dall’assunzione di un patrimonio o di parte di esso nell’ambito della procedura di notifica: in quel caso il contribuente può scegliere se passare retroattivamente all’inizio del periodo fiscale in cui è avvenuta l’assunzione oppure all’inizio del periodo fiscale successivo.[1]

Sul piano delle conseguenze del cambiamento, in caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Resta però salvo uno sgravio fiscale successivo conformemente all’articolo 32 LIVA, se dal momento del passaggio tali beni sono utilizzati in maggior misura per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Se contemporaneamente cambia anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, occorrono correzioni specifiche sulle posizioni debitori, mentre sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni; la soluzione varia a seconda che si passi dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute oppure viceversa.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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