A chi è attribuita una prestazione ai fini dell’IVA svizzera?
Ai fini dell’IVA svizzera, una prestazione è attribuita in linea di principio alla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi. Se però una persona agisce in nome e per conto di un’altra, la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato solo alle condizioni previste dalla LIVA.
La regola di base è che una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi.[1]
- Se una persona agisce in nome e per conto di un’altra, la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato.
- Ciò vale solo se il rappresentante può provare che agisce in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato.
- Inoltre, il rappresentante deve comunicare espressamente l’esistenza del rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione, oppure tale rapporto deve risultare dalle circostanze.
Se il capoverso 1 si applica a un rapporto trilaterale, il rapporto di prestazione tra la persona che agisce quale fornitore e la persona che fornisce effettivamente la prestazione è qualificato alla stregua di quello tra la persona che agisce quale fornitore e il destinatario della prestazione.[1]
Risposta basata sullo snapshot Fedlex indicato. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]