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A chi è attribuita una prestazione ai fini dell’IVA svizzera?

Ai fini dell’IVA svizzera, una prestazione è attribuita in linea di principio alla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi. Se però una persona agisce in nome e per conto di un’altra, la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato solo alle condizioni previste dalla LIVA.

La regola di base è che una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi.[1]

  • Se una persona agisce in nome e per conto di un’altra, la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato.
  • Ciò vale solo se il rappresentante può provare che agisce in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato.
  • Inoltre, il rappresentante deve comunicare espressamente l’esistenza del rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione, oppure tale rapporto deve risultare dalle circostanze.

[1]

Se il capoverso 1 si applica a un rapporto trilaterale, il rapporto di prestazione tra la persona che agisce quale fornitore e la persona che fornisce effettivamente la prestazione è qualificato alla stregua di quello tra la persona che agisce quale fornitore e il destinatario della prestazione.[1]

Questa risposta riassume il testo di legge citato così come è pubblicato su Fedlex. Prima di agire, verificate la disposizione in vigore e le eventuali modifiche successive.[1]

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