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Quando una PMI svizzera diventa assoggettata all’IVA?

In base all’art. 10 LIVA, una PMI svizzera è in linea di principio assoggettata all’IVA se esercita un’impresa e con essa esegue prestazioni sul territorio svizzero oppure ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero. È però esentata dall’assoggettamento se realizza una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, salvo casi particolari previsti dalla stessa disposizione.

Il principio è questo: è assoggettato all’imposta chi esercita un’impresa e, con questa impresa, esegue prestazioni sul territorio svizzero oppure ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero.[1]

Per “esercitare un’impresa”, la norma considera chi svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, e chi agisce in nome proprio nei confronti di terzi.[1]

Per una PMI con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero, l’esenzione principale dall’assoggettamento vale se realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2.[1]

La cifra d’affari, ai fini di questa soglia, è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta.[1]

  • Se la PMI supera la soglia di 100 000 franchi annui con prestazioni che non sono escluse dall’imposta, l’esenzione dell’art. 10 capoverso 2 lettera a non si applica più.
  • Se la PMI esercita un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero la quale esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta, è esentata dall’assoggettamento.
  • Per associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico od organizzazioni di utilità pubblica, la soglia citata dalla disposizione è 250 000 franchi annui, alle condizioni indicate nella norma.

[1]

La disposizione contiene inoltre regole specifiche per imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero che eseguono sul territorio svizzero esclusivamente determinate prestazioni. Per non riassumerle in modo impreciso, conviene verificare integralmente l’art. 10 capoverso 2 lettera b, comprese le sue qualificazioni ed eccezioni.[1]

La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.[1]

Nota finale: questa risposta si basa sulla snapshot Fedlex fornita. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 26.07.2026 · fonti verificate il 03.08.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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