SvizzeraIT

Senza indicare percentuali concrete, quali categorie di aliquote e quali riserve descrive l’art. 25 cpv. 1 LIVA?

L’art. 25 cpv. 1 LIVA descrive l’aliquota normale come regola di base e la formula con una riserva espressa: essa vale salvo i capoversi 2 e 3. Nel medesimo articolo, i capoversi successivi disciplinano un’aliquota ridotta per categorie specifiche di beni e servizi, regole particolari per la ristorazione e un’aliquota speciale per il settore alberghiero.

Il cpv. 1 dell’art. 25 LIVA enuncia la regola generale: l’imposta è dovuta secondo l’aliquota normale. La stessa frase contiene però una riserva esplicita, perché precisa che sono fatti salvi i capoversi 2 e 3. Questo significa che il cpv. 1 non esaurisce da solo il regime delle aliquote: la regola di base deve essere letta insieme alle eccezioni e precisazioni contenute nello stesso articolo. In termini prudenti, quindi, il cpv. 1 descrive una categoria principale, cioè l’aliquota normale, ma rinvia anche a disposizioni che possono sostituirla in presenza delle condizioni previste dai capoversi successivi.[1]

Guardando alle riserve richiamate dal cpv. 1, il cpv. 2 disciplina un’aliquota ridotta per categorie determinate di forniture di beni e di prestazioni di servizi. Tra gli esempi elencati nel testo figurano, tra l’altro, acqua trasportata in condotte, derrate alimentari secondo la legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari, tranne le bevande alcoliche, medicinali, determinati stampati e prodotti elettronici senza carattere pubblicitario, talune prestazioni di radio e televisione non commerciali, alcune prestazioni rinviate all’articolo 21 capoverso 2 numeri 14–16 e specifiche prestazioni nel settore dell’agricoltura. Il cpv. 3, anch’esso espressamente riservato dal cpv. 1, precisa poi che per le derrate alimentari offerte nell’ambito di prestazioni della ristorazione si applica l’aliquota normale, mentre in casi delimitati di asporto, consegna o distributori automatici può applicarsi l’aliquota ridotta. Ulteriori eccezioni e precisazioni esistono quindi nello stesso articolo e vanno verificate nel testo completo prima di concludere quale categoria si applichi.[1]

Anche se la domanda riguarda il cpv. 1, nello stesso art. 25 compare inoltre un’aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero. Questo conferma che la struttura della norma è articolata in più categorie di aliquote e che la regola del cpv. 1 va letta nel contesto dell’intero articolo. Un controllo prudente consiste quindi nel verificare sempre: se la fattispecie rientra nella regola generale del cpv. 1; se una delle categorie del cpv. 2 impone l’aliquota ridotta; se il cpv. 3 modifica il trattamento delle derrate alimentari in funzione della ristorazione, dell’asporto, della consegna o dei distributori automatici; e se il cpv. 4 riguarda il settore alberghiero. Inoltre, il cpv. 5 affida al Consiglio federale la definizione di dettaglio dei beni e delle prestazioni di servizi menzionati nel cpv. 2, nel rispetto della neutralità concorrenziale.[1]

Prima di farvi affidamento occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

Guidi la Sua amministrazione con Numezis

Un agente supervisionato che applica queste regole nella gestione quotidiana: contabilità, IVA, salari.

L’agente Numezis riprende questa domanda con il contesto della Sua società: risposta con fonti, poi l’azione corrispondente preparata nella Sua gestione. Basta un account gratuito per iniziare — nessuna carta di credito e la Sua domanda resta privata. Scopri l’IVA in Numezis